Nel 2021, INAIL ha pubblicato una serie di nuovi decreti in materia di prevenzione antincendio nelle aziende italiane; lo scopo dei decreti era aggiornare le normative già in essere per migliorare il livello di sicurezza. Ma come vengono messe in pratica?

Antincendio: quando si applica il nuovo decreto

Le disposizioni contenute nel Decreto sulla sicurezza antincendio interessano tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative.
(Eccezioni: mezzi di trasporto, industrie estrattive, pescherecci, campi e tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale).
Non fanno invece eccezione i cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).

Quando serve il piano antincendio

Sarà obbligo del Datore di lavoro redigere un piano antincendio per le emergenze se sussistono le seguenti casistiche:

  • sul luogo di lavoro sono presenti almeno 10 lavoratori;
  • il luogo di lavoro è aperto al pubblico e, indipendentemente dal numero dei lavoratori, sono contemporaneamente presenti più di 50 persone;
  • il luogo di lavoro in cui si svolgono le attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi, elencate nell’allegato 1 al Dpr 151/2011.

Le Aziende che non rientrano nelle casistiche sopra elencate hanno l’obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio che andranno riportate nel DVR o redatte in apposita procedura.

Addetti al servizio antincendio

Il decreto conferma anche l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati addetti al servizio antincendio che dovranno frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento (ogni 5 anni).

Cambia la denominazione dei corsi, non più divisi in categorie di rischio ma in livelli: 

  • Rischio basso > diventa LIVELLO 1. 
  • Rischio Medio > diventa LIVELLO 2. 
  • Rischio Alto > diventa LIVELLO 3.

Vengono individuati 3 percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

Attività di livello 3 – ex RISCHIO ELEVATO

Rientrano ad esempio gli alberghi con oltre 200 posti letto e gli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti.

Per tali attività è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore.

Attività di livello 2 – ex RISCHIO MEDIO

Rientrano le attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/11 con esclusione delle attività di livello 3.

Per le attività di “livello 2” è previsto un corso di formazione di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore.

Attività di livello 1 ex RISCHIO BASSO

Rientrano le attività non incluse tra quelle precedenti, ad esempio gli alberghi fino a 25 posti letto, ristoranti, ecc.. per le quali è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.

La cosa più importante nella sicurezza antincendio resta comunque sempre la prevenzione. La prevenzione è fondamentale perché, in caso di incendio, le conseguenze possono essere molto gravi e causare danni a persone, a beni materiali e all’ambiente circostante.

Per assicurarsi il miglior livello di prevenzione, è sempre bene affidarsi ad enti riconosciuti per corsi di formazione per la sicurezza antincendio; enti in grado di mettere in campo preparatori esperti e fornire conoscenze e consulenza per organizzare la prevenzione dei rischi e la gestione della sicurezza sul lavoro.

Solo con una formazione certificata e una consulenza professionale potrete assicurare un adeguato livello di prevenzione.